Nel nostro ordinamento la Tredicesima mensilità nasce con il CCNL per gli impiegati dell’industria nel 1937, successivamente venne estesa anche agli operai.
Questa mensilità viene corrisposta generalmente in occasione della festività del Natale (da qui Gratifica Natalizia) a tutti i lavoratori subordinati sia a tempo indeterminato che a tempo determinato indipendentemente dalla tipologia contrattuale d’inquadramento.
La Tredicesima rientra nella categoria di retribuzione differita ovvero è una parte di retribuzione che il lavoratore matura mensilmente, durante l’anno solare e, che il Datore di Lavoro accantona, per poi corrisponderla nel periodo Natalizio al fine di garantire al lavoratore proprio in occasione delle Festività una maggiore disponibilità economica. Tuttavia, restano sempre possibili accordi tra Datore di Lavoro e Lavoratore con i quali far corrispondere tale retribuzione mese per mese invece che in un’unica soluzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento) entro l’anno, ovvero prima che il lavoratore abbia beneficiato di tale mensilità aggiuntiva, il datore di lavoro è tenuto a liquidarla per le rate maturate (un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese prestato).
Per quanto riguarda la determinazione dell’importo di Tredicesima spettante ai lavoratori, questo è affidato ai Contratti Collettivi o Aziendali tuttavia nella maggior parte dei casi l’importo è pari ad una mensilità per il personale con retribuzione mensilizzata.
L’importo (ratei) della Tredicesima matura durante lo svolgimento della normale attività lavorativa tuttavia, il nostro ordinamento va ad individuare una serie di periodi di assenze nei quali il lavoratore matura comunque il diritto a tale retribuzione:
• assenza obbligatoria per maternità, compreso l’eventuale periodo di astensione anticipata
• riposi giornalieri per allattamento
• congedo matrimoniale
malattia nei limiti del periodo contrattuale di conservazione del posto
• infortunio e malattia professionale nei limiti del periodo di conservazione del posto
• cassa integrazione guadagni ad orario ridotto
• ferie, festività, ex festività, riduzioni contrattuali dell’orario di lavoro e permessi retribuiti.
Aspetti fiscali e previdenziali: L’importo della Tredicesima rispetto alle normali mensilità è ridotto in quanto su di essa non si applicano detrazioni per lavoro dipendente o familiari a carico. Nella tredicesima il lavoratore non beneficia del bonus Renzi delle 80 €. Sulla tredicesima devono essere calcolati e versati i contributi previdenziali ed assistenziali all’Inps e all’Inail ma non è una retribuzione idonea a far sorgere il diritto alla fruizione degli Assegni nucleo familiari.
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Dr. Francesco De Santo
Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza