Incentivo Occupazione Neet 2019

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L’Anpal, con d.d. n. 581/2018,  ha disposto la proroga del termine per usufruire dell’incentivo Occupazione NEET 2019.

L’incentivo Occupazione Neet si aggiunge al vasto repertorio di strumenti che il datore di lavoro ha a disposizione al fine di ridurre o abbattere il costo del lavoro. Torna utile ricordare, che l’incentivo in esame ha il preciso obiettivo di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione.

La proroga dell’incentivo Occupazione Neet 2019 comporta quindi la possibilità di accedervi anche per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale Inps a carico datore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua e per la durata massimo di un anno.

I soggetti beneficiari sono tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”.

Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET (Not Education, Employment or Training), cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 1304/13.

L’agevolazione spetta per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, a esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano.

Sono incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile, altresì, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Analogamente, l’agevolazione non può essere riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine. Ciò perché, nelle ipotesi di trasformazione il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio ovvero la condizione di NEET prima illustrata.

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Dott. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

Incentivo Occupazione Mezzogiorno

Il Decreto Direttoriale dell’Anpal n. 2 del 2 gennaio 2018 ha disciplinato l’incentivo Occupazione Mezzogiorno. La finalità di tale incentivo è quello di abbattere totalmente il costo del lavoro per le imprese che assumono ed operano nel Sud Italia.

L’Inps con la circolare 49/2018 ne ha fornito le istruzioni operative che sintetizziamo e scopriamo qui.

Se invece ti interessa una consulenza specifica sull’assunzione dei giovani ti rimando a quest’altro post

Incentivo Occupazione Mezzogiorno

Datori di lavoro destinatari: Tutti i datori di lavoro privati indipendentemente dal settore giuridico e dalla dimensione che assumono ed operano nelle regioni del Sud Italia (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Saredegna);

Lavoratori destinatari: I lavoratori che hanno un’età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni)  disoccupati; oppure lavoratori che hanno già compiuto 35 anni di età che oltre ad essere disoccupati devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Tipologie di rapporti incentivati: Assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 con contratto a tempo indeterminato, contratto apprendistato professionalizzante, trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato.

Durata dell’incentivo: La durata dell’incentivo occupazione mezzogiorno è di 12 mesi.

Importo dell’incentivo: L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili dalla data di assunzione. L’esonero consiste nel 100% dei complessivi contributi previdenziali c/ditta e non può essere superiore alla misura massima di 8.060,00 € annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

Conformità alla normativa in materia di aiuti di stato: L’incentivo è soggetto alla regola “de minimis” e quindi rientra nel complessivo rispetto dei parametri di aiuto che le aziende possono fruire nell’ambito della normativa dell’Unione Europea.

 

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Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

 

 

Incentivi per assunzione di detenuti

Incentivo per assunzione di detenuti.

A questo link si segnala un mio articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista leggi di lavoro – www.leggidilavoro.it inerente agli incentivi per assunzione di detenuti

http://www.leggidilavoro.it/index.php/articoli/743-incentivi-per-assunzione-di-detenuti

 

Qui il resto del mio articolo.

INCENTIVI PER ASSUNZIONE DI DETENUTI

Il D.M. n. 148/2014 ha previsto uno speciale credito d’imposta (cumulabile con altri benefici e agevolazioni contributive) in favore delle imprese che assumono soggetti che si trovano in stato di detenzione o internati, ma in stato di semilibertà o in possesso del permesso per effettuare attività di lavoro esterna. La ratio della norma, che mira a dare effettività al principio supremo di uguaglianza, è quella di favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione attiva nel mercato del lavoro di soggetti che, senza un intervento dello Stato, risulterebbero svantaggiati.

Il credito d’imposta è pari a:

–  520,00 € mensili per ciascun lavoratore detenuto o internato ammesso al lavoro esterno;

– 300,00 € mensili per ciascun lavoratore in stato di semilibertà proveniente dalla detenzione o internato semilibero.

Il credito spetta per ciascun lavoratore a tempo pieno nei limiti del costo effettivamente sostenuto per lo stesso e comunque in misura proporzionale alle giornate di lavoro effettivamente prestate nel rispetto di un massimale annuo pari a 250.000,00 €. In caso di cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto tale beneficio spetta per ulteriori 24 mesi (18 se il lavoratore era già in stato di semilibertà).

Per poter accedere al credito, le imprese devono assumere il detenuto con un contratto di lavoro subordinato di durata non inferiore a 30 giorni, corrispondere al lavoratore un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai Ccnl, e stipulare una convenzione con la Direzione dell’istituto penitenziario ove è recluso il lavoratore da assumere.

Il credito è utilizzabile in F24 con il codice tributo 6858, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione della base imponibile Ires e Irap.

Le imprese, per beneficiare del credito, devono, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello in cui chiedono la fruizione, presentare un’apposita istanza relativa sia alle assunzioni effettuate che a quelle che prevedono di effettuare presso l’istituto penitenziario.

Accanto al credito d’imposta, il decreto in esame ha previsto sgravi contributivi, ovvero una riduzione del 95% dei contributi Inps sia a carico ditta che dipendente. Tale sgravio viene fruito sulla base di apposita rendicontazione prodotta nei confronti dell’Inps e da questi riconosciute sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto delle risorse stanziate.

Per qualsiasi informazione su questa assunzioni o altre assunzioni agevolate CONTATTAMI per un appuntamento gratuito.

Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

Incentivo Occupazione Giovani

 

Il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 394/2016 ha disciplinato l’incentivo Occupazione Giovani. L’incentivo in questione si colloca nel solco del programma Garanzia Giovani e rappresenta uno strumento utile, diretto alla riduzione del Costo del Lavoro per le imprese che assumono.

Recentemente l’Inps con la Circolare n. 40/2017 è andata a fornire le istruzioni per la sua applicazione.

Datori di lavoro destinatari

Tutti i datori di lavoro privati eccetto la Provincia autonoma di Bolzano.

Lavoratori destinatari

Giovani tra i 16 e i 29 anni ammessi al Programma Garanzia Giovani, se minorenni devono aver assolto al diritto dovere all’istruzione/formazione

Assunzioni effettuata dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con:

  • contratto a tempo determinato di durata iniziale pari o superiore a 6 mesi
  • contratto a tempo indeterminato
  • contratto apprendistato professionalizzante

Non spetta per le trasformazioni a tempo indeterminato, per il lavoro domestico, accessorio e intermittente.

Importo e durata dell’incentivo

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili dalla data di assunzione.

La sua misura è determinata come segue:

  • tempi determinati: incentivo pari al 50% dei contributi c/ditta entro il limite di euro 4.030,00 annui (335,83 € mensili)
  • tempi indeterminati: incentivo pari al 100% dei contributi c/ditta entro il limite di euro 8.060,00 annui (671,66 €mensili)
  • apprendisti professionalizzanti: incentivo pari alla contribuzione ridotta c/ditta entro il limite di euro 8.060,00 annui (671,66 € mensili).

In caso di part-time il massimale è proporzionalmente ridotto.

Modalità di furizione

L’incentivo viene fruito mediante compensazione nel sistema UniEMens.

Per le aziende agricole l’incentivo è fruito nel sistema DMAG sempre in compensazione.

 

Per informazioni o Consulenza sull’incentivo CONTATTAMI

Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza 

Incentivo Occupazione Sud

Incentivo Occupazione SUD

 

 

L’incentivo Occupazione SUD può essere concesso a tutti i datori di lavoro privati che assumano disoccupati  a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.

Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarino, telematicamente, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego.

Si ricorda:

Per i giovani che, al momento dell’assunzione, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni e 364 giorni, l’unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell’accesso al beneficio è lo stato di disoccupazione.

Mentre, per i lavoratori con almeno 25 anni di età, è richiesto che, al momento dell’assunzione, oltre ad essere disoccupati, risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Nel caso di specie si intende privo di impiego regolarmente retribuito chi, negli ultimi sei mesi, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo dal quale derivi un reddito, su base annuale, inferiore ad euro 4.800 o parasubordinato dal quale derivi un reddito, su base annuale, inferiore ad euro 8.000.

Inoltre, eccetto che in caso di trasformazione di rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro, o con una società controllata dal nuovo datore di lavoro o allo stesso collegata o comunque facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Rapporti incentivati

L’incentivo Occupazione Sud spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il primo gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale ed anche a scopo di somministrazione, nonché per le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato e in quest’ultima casistica non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione per il lavoratore, né è richiesto il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro.

Il beneficio non spetta per le assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio, intermittente ed in caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o per il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Incentivo

L’incentivo Occupazione Sud è fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060 euro su base annua per ogni lavoratore assunto.

L’esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari alla contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, con eccezione:

  • dei premi ed i contributi dovuti all’INAIL;
  • del contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
  • del contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi, di solidarietà residuale e di integrazione salariale, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento.

 

Procedimento

Per accedere all’incentivo i datori di lavoro devono inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo utilizzando il modulo on-line “B.SUD”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.

Nella domanda vanno indicati:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine;
  • la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le Regioni per le quali è previsto il finanziamento;
  • l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
  • l’aliquota contributiva datoriale.

L’INPS, dal canto suo, informerà telematicamente il datore che è stato prenotato in suo favore l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

Qualora l’istanza di prenotazione venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione entro sette giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione.

Per qualsiasi informazione o consulenza Contattami

Dr. Francesco De Santo

Consulente del Lavoro, Rende, Cosenza

CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

apprendTra i vari contratti di lavoro utilizzabili in un’ottica di riduzione del costo del lavoro, un posto importante è stato sempre rivestito dall’Apprendistato. Tale contratto soprattutto ai giorni nostri con gli sgravi contributivi “ridotti al minimo” rappresenta la migliore soluzione volta a favorire l’inserimento del giovane nel mondo del lavoro senza impattare in maniera gravosa sulle casse dell’impresa e non solo, anche su una serie di istituti normativi e contrattuali.

L’Apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.

Esistono tre tipologie di Apprendistato:

  • Apprendistato Professionalizzante (quella più diffusa e di cui ci occuperemo qui)
  • Apprendistato di Alta formazione e ricerca
  • Apprendistato per l’istruzione secondaria

Tuttavia a queste ultimamente, se ne è andata ad aggiungere un’altra forma – che si scontra un po con l’ambito soggettivo tradizionale di questo contratto – ovvero l’Apprendistato per i lavoratori in mobilità.

In questo post andremo a delineare brevemente e schematicamente le caratteristiche dell‘Apprendistato professionalizzante calcando i tratti sul quel che a noi interessa ovvero la riduzione del costo del lavoro.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra 15 e 29 anni (fino al giorno precedente al compimento dei 30 anni di età).

DATORI DI LAVORO INTERESSATI
Tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività.

BENEFICI CONTRIBUTI INPS
Per le aziende con più di 9 dipendenti la contribuzione per gli apprendisti è pari al 11,61%.
Per le aziende fino a 9 dipendenti viene riconosciuto uno sgravio contributivo totale per i primi 3 anni di contratto con l’esclusione della quota pari all’1,61%.

Al termine dell’Apprendistato in caso di conferma del giovane è riconosciuto all’impresa una contribuzione pari al 10% per altri 12 mesi.

BENEFICI CONTRIBUTI INAIL

Le retribuzioni corrisposte agli Apprendisti sono esenti da contributi Inail (Esenzione Totale dal pagamento del premio Inail), cosa ormai sempre più rara!

BENEFICI ECONOMICI 

  • Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto

 o, in alternativa,

  • di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità’ di servizio. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10%o di quella che gli sarebbe dovuta.

BENEFICI FISCALI
Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.
Per i contratti di apprendistato sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2015 spettano le stesse deduzioni ai fini IRAP previste per i contratti di lavoro a tempo indeterminato.

BENEFICI NORMATIVI

I lavoratori in apprendistato non rientrano nel computo numerico  dei lavoratori dell’impresa ai fini dell’applicazione di una serie di adempimenti normativi e contrattuali..

ONERE FORMATIVO

Tra tutti questi benefici l’unico onore che il datore di lavoro deve sostenere è quello di garantire una formazione al lavoratore sia all’interno della struttura aziendale che esterna all’impresa secondo le normative regionali.

 

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Dr. Francesco De Santo
Consulente del Lavoro
Iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro di Cosenza

 

Incentivo per l’assunzione di lavoratori disoccupati percettori di Naspi

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Tra i tanti strumenti previsti dalla legge per favorire la riduzione del costo del lavoro un posto importante è ricoperto dall’incentivo  per l’assunzione di lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione cosiddetta “Naspi” che mira a creare rapporti di lavoro stabili e duraturi.

Questo incentivo non deve essere confuso con il più famoso sgravio contributivo biennale del 40% questi, infatti, sono due strumenti separati ma sovrapponibili. Ovvero l’utilizzo di uno non esclude l’altro anzi proprio la possibilità di utilizzare congiuntamente entrambi va a rafforzare il nostro obiettivo principale cioè la Riduzione del Costo del Lavoro che deve esplicarsi in:

  • creazione di rapporti di lavoro stabili,
  • maggiore produttività dei lavoratori,
  • riduzione dell’area di esposizione dell’impresa a contenziosi con lavoratori, autorità ispettive ed amministrative,
  • vantaggio economico competitivo per l’impresa.

Tutti i datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori beneficiari del trattamento di disoccupazione “Naspi” hanno diritto ad un incentivo economico pari al 20% dell’importo mensile di indennità di disoccupazione residua che sarebbe spettata al lavoratore fino alla data di scadenza del sussidio.

Tale incentivo è cumulabile come abbiamo visto con le agevolazioni contributive attualmente in vigore come ad esempio, lo sgravio contributivo biennale del 40% per l’assunzione di persone prive di un rapporto di lavoro stabile da almeno 6 mesi o  lo sgravio contributivo del 50% per l’assunzione di donne di qualsiasi età o uomini over 50 e tanti altri sgravi ed incentivi in vigore.

L’incentivo spetta inoltre anche in caso di trasformazione a tempo pieno ed indeterminato di un rapporto di lavoro a termine – contratto a tempo determinato – già instaurato con un lavoratore titolare dell’indennità di disoccupazione.

L’incentivo per l’assunzione di lavoratori disoccupati percettori di “Naspi” deve essere richiesto dal datore di lavoro direttamente o tramite intermediario – consulente del lavoro – mediante procedura informatica online sul sito dell’Inps. Per conoscere meglio questo incentivo, avere informazioni e strutturare un piano di riduzione costi del lavoro per la tua impresa non esitare a

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Dr. Francesco De Santo

Consulente del Lavoro Cosenza |Via Giuseppe Verdi 40, 87036 Rende|

Nuovo Incentivo alle imprese che assumono

RegioneCalabria

E’ stato pubblicato sul Burc n. 81 del 28/07/2016 il decreto n° 8388 del 15/07/2016, attraverso il quale viene previsto l’istituzione di un nuovo incentivo alle imprese che assumono “Avviso Pubblico della Regione Calabria per la concessione di incentivi alle imprese e/o datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione per lavoratori disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga e disoccupati”.

L’incentivo in questione è di natura economica non un conguaglio contributivo!

Il nuovo bando rientrante tra le iniziative volte a rispondere in maniera strutturata ed efficace all’attuale crisi occupazionale, va a destinare un incentivo alle imprese che assumono o hanno assunto personale dalla data del 01 Maggio 2016 che:

  • hanno la sede legale, o unità operative destinatarie delle assunzioni nel territorio della Regione Calabria,
  • sono in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime “ de minimis ” (Regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013),
  • sono in regola con l’applicazione del CCNL,
  • non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti,
  • sono in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di
    Categoria,
  • sono in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro,
  • sono in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili,
  • non hanno avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data
    dell’assunzione ai fini dell’incentivo (ai sensi dell’art. 4 e 24 della Legge 223/91 e s.m).

Naturalmente il beneficio non spetta qualora l’assunzione costituisca l’attuazione di un obbligo preesistente di legge o violi il diritto di precedenza di un lavoratore.

I soggetti agevolabili sono:

  • lavoratori disoccupati percettori in deroga che hanno acquisito lo status entro il 31 dicembre 2014 con decreto regionale o altro provvedimento equipollente
  • lavoratori disoccupati.

Tali soggetti inoltre devono possedere i seguenti requisiti:

  • essere residenti in Calabria;
  • abbiano rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego,
  • aver firmato il Patto di servizio con il Centro per l’Impiego competente.

L’incentivo spetta sia in caso di assunzioni a tempo indeterminato che anche a tempo determinato ma, vediamo la Tipologia e misura dell incentivo:

  •  Euro 10.000,00 per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato full -time,
  •  Euro 5.000,00 per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato part –time, non inferiore al 50% dell’orario mensile previsto dai C.C.N.L. in vigore presso l’azienda
    assuntrice,
  • Euro 4.000,00 per ogni assunzione con contratto di lavoro subordinato a termine full -time della durata minima di 6 mesi,
  • Euro 2.000,00 per ogni assunzione con contratto di lavoro subordinato a termine part -time della durata minima di 6 mesi, non inferiore al 50% dell’orario mensile previsto dai C.C.N.L. in vigore presso l’azienda assuntrice.

Nel caso in cui il contratto di lavoro subordinato a termine della durata di 6 mesi venga trasformato a tempo indeterminato l’impresa potrà inoltrare ulteriore domanda di incentivo per richiedere:

  • Euro 6.000,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro subordinato a termine full time della durata minima di 6 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full -time,
  • Euro 3.000,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro subordinato a termine part time della durata minima di 6 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato part -time,
  • Euro 8.000,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro subordinato a termine part time della durata minima di 6 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full -time.

Dopo la presentazione della domanda sulla base di apposita procedura telematica, l’impresa che risulterà beneficiaria dell’avviso mediante pubblicazione del decreto dirigenziale di approvazione riceverà sul  proprio codice Iban indicato nella richiesta l’incentivo in un’unica soluzione. 

 

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Dr. Francesco De Santo

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Nuovo Esonero Contributivo

Nuovo Esonero Contributivo Biennale, le istruzioni dell’Inps.

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Recentemente con la Circolare 57/2016 l’Inps (finalmente) ha reso noto quali sono le istruzioni per poter beneficiare dell’esonero in questione.

Come già anticipato e illustrato tempo fà in un nostro Post, il beneficio contributivo in questione ricalca sotto il profilo soggettivo ed oggettivo essenzialmente quello dell’anno precedente tuttavia, la nuova disciplina lo va a riformulare totalmente sia  nella durata massima di 2 anni ma soprattutto nell’entità del beneficio non più sgravio totale (o quasi) ma al 40%.

Quindi i Datori di Lavoro Privati compresi anche i Datori di Lavoro Agricoli che sono intenzionati ad assumere personale entro il 31/12/2016 potranno godere di una riduzione del versamento dei Contributi Previdenziali al 40% fino ad un massimo di 3.250 € su base annua per un massimo di due anni.

La novità positiva che si riscontra è che l’incentivo in questione è cumulabile con altri incentivi di natura economica (quindi è possibile in relazione all’assunzione dello stesso lavoratore fruire di due agevolazioni) fra i quali:

  • L’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili,
  • L’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non
    superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori,
  • L’incentivo per l’assunzione di beneficiari del trattamento NAspi pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.
  • L’incentivo inerente al “Programma Garanzia Giovani”, di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014 e successive rettifiche.

Se dal punto di vista sostanziale il nuovo esonero biennale al 40% riscrive la vecchia disciplina, dal punto di vista soggettivo ed oggettivo non cambia essenzialmente nulla.

In sintesi e senza pretese di completezza in questa sede, si riportano i punti principali da rispettare ai fini di poter beneficiare del nuovo incentivo:

Per poter fruire dell’incentivo il Datore di Lavoro deve essere in possesso dell Durc, ovvero essere in regola con il versamento dei contributivi previdenziali ed assicurativi, rispettare le norme di sicurezza sul lavoro e rispettare e garantire la corretta applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I lavoratori potenzialmente beneficiari invece:

  • Non devono essere stati occupati, nei sei mesi precedenti, presso qualsiasi datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato
  • Nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, i lavoratori non devono avere avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo

Inoltre il beneficio non spetta per l’assunzione di quei lavoratori i quali hanno fruito in relazione a precedenti assunzione a tempo indeterminato, dell’esonero  di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (esonero triennale).

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Dr. Francesco De Santo

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Incentivi assunzioni Garanzia Giovani

Incentivi assunzioni Garanzia Giovani

zooppa_garanzia giovani_grafica_generica 01Il primo Marzo andrà in vigore il nuovo bonus occupazionale previsto dal programma Garanzia Giovani.

Tale incentivo beneficerà le imprese che assumono giovani tra i 16 e i 29 anni cosiddetti Neet (che né studiano e né lavorano). Si tratta di un incentivo economico molto appetibile, vista la riduzione dell’esonero contributivo per il 2016 al 60%; vista la facoltà di cumularlo con altre agevolazioni (vedi il contratto di Apprendistato o il nuovo esonero contributivo); ma soprattutto per via della prevista possibilità di compensarlo anche con i contributi dovuti all’Inps nei confronti degli altri dipendenti.

L’entità dell’incentivo varia in base al contratto del giovane ed al suo stato di profilazione che viene definito dal centro per l’impiego o da altra struttura pubblica o privata presso cui il giovane stesso si è registrato aderendo al programma Garanzia Giovani. Il grado di profilazione ricordiamo, altro non è che la sua difficoltà di inserimento nel mercato lavorativo.

Vediamo nel dettaglio l’incentivo (bonus occupazionale)

Tipo di contratto Bassa Media Alta Molto Alta
Contratto a tempo determinato superiore o uguale a 6 mesi 1.500,00 € 2.000,00 €
Contratto a tempo determinato maggiore o uguale a 12 mesi 3.000,00 € 4.000,00 €
Contratto a tempo indeterminato incluso apprendistato professionalizzante 1.500,00 € 3.000,00 € 4.500,00 € 6.000,00 €

Qualora il giovane da assumere sia già inserito in azienda mediante un tirocinio di Garanzia Giovani gli importi vengono raddoppiati in base alla seguente tabella

Tipo di contratto Bassa Media Alta Molto Alta
Contratto a tempo determinato superiore o uguale a 6 mesi 3.000,00 € 4.000,00 €
Contratto a tempo determinato maggiore o uguale a 12 mesi 6.000,00 € 8.000,00 €
Contratto a tempo indeterminato incluso apprendistato professionalizzante 3.000,00 € 6.000,00 € 9.000,00 € 12.000,00 €

 

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Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza