Interpelli Ministero del lavoro circa la fruizione di agevolazioni normative e contributive

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Il Ministero del Lavoro con gli interpelli n° 17 e 18 del mese di Maggio 2016 è andato a fornire la propria interpretazione su casi particolari, inerenti le modalità di fruizione delle agevolazioni normative e contributive.

Con l’Interpello n° 17/2016 il  Ministero ha stabilito che, l’esonero contributivo biennale previsto dalla legge di stabilità 2016 – che ricordiamo, prevede in favore dei datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato, soggetti privi di occupazione da almeno 6 mesi, una riduzione del versamento dei contributi al 40% nei limiti di 3.250 € annui per 2 anni  – può essere applicato, entro il limite di 24 mesi, anche in favore di un lavoratore che era stato precedentemente assunto con contratto a tempo indeterminato da un diverso datore di lavoro, il quale a sua volta aveva già beneficiato dell’incentivo.

Il Ministero sottolinea quindi che, ai fini della concessione del nuovo incentivo non assume rilevanza il fatto che il lavoratore oggetto di nuova assunzione sia reduce da un’assunzione agevolata quanto, il periodo di 24 mesi complessivi che non può essere superato sommando i due periodi di assunzione agevolata e la circostanza che, il nuovo datore di lavoro non deve presentare assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il precedente datore di lavoro (previsione l. 92/2012 legge Fornero volta ad evitare abusi delle agevolazioni).

Con l’Interpello n.18/2016 il Ministero del Lavoro ha fornito invece un altro parere, in merito alla possibilità di fruire da parte delle imprese che non siano iscritte alle associazioni di categoria firmatarie del CCNL, dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legge.

Tante infatti sono le imprese che pur applicando un contratto di lavoro siglato magari da Confcommercio, Confindustria, Federturismo o altra associazione non siano magari aderenti a queste e, quindi non provvedono a versare il cd. contributo di assistenza contrattuale. Il Ministero del Lavoro adito in merito, ha affermato che anche qualora, le imprese non siano iscritte alle predette associazioni nonostante provvedono ad applicare nei confronti dei propri dipendenti un contratto di lavoro stipulato dalle associazioni di categoria, non sono in alcun caso estromissibili dalla fruizione di benefici normativi e contributivi. E’ questo il caso delle assunzioni agevolate e di tutte le altre agevolazioni ed incentivi previste dalla legge.

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Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza