Lo Smart Working nella sua versione italiana di “lavoro agile” è una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro.
L’innovazione dettata dalla tecnologia ha inciso profondamente non solo nei nostri stili di vita ma anche nei rapporti lavorativi, dove possiamo scorgere un’alterazione del classico paradigma del lavoratore dipendente subordinato verso forme lavorative più ibride, flessibili ma che non sfociano nel parasubordinato (contratti di collaborazione coordinata e continuativa; ex contratti a progetto).
Stiamo parlando di smart working la cui configurazione può portare ad una sensibile riduzione dei costi per l’impresa – non solo in termini di costo del lavoro – ed una concreta conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il dipendente.
Lo smart working non è dunque una nuova tipologia contrattuale ma è un modo diverso di eseguire la prestazione lavorativa, questa infatti può essere svolta in parte in azienda e in parte presso il domicilio del lavoratore.
Nell’attesa che il disegno di legge n. 2233 disciplinante il lavoro agile (smart working) venga approvato dal Parlamento è possibile porre in essere contratti individuali stipulati tra impresa e lavoratori volti a prevedere forme di lavoro agile.
Si può ricorrere a lavoro agile quindi, anche semplicemente con la stipula di accordi individuali tra impresa e lavoratori tendenti alla destrutturazione temporanea o definitiva della prestazione.
L’accordo individuale (che a mio avviso è consigliabile certificarlo presso idonee sedi di certificazione dei contratti di lavoro) deve contenere una clausola in cui si conviene che l’esecuzione della prestazione lavorativa si svolga in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, stabilendo con sufficiente precisione i giorni specifici della settimana in cui il lavoratore sarà presente all’interno dell’azienda.
L’accordo deve prevedere inoltre un rientro in sede definitivo per specifiche esigenze aziendali, le aree geografiche di riferimento della prestazione, la modalità di tenuta dei documenti di servizio, gli obblighi di reperibilità telefonica, i mezzi di lavoro a disposizione ed i casi di rientro immediato in sede per malfunzionamento o aggiornamento sistemi. L’accordo può prevedere anche una scadenza predefinita e individuare le condizioni risolutive specifiche.
Secondo un’indagine condotta dall’osservatorio statistico dei Consulenti del Lavoro nel 2015 su 17 milioni di lavoratori dipendenti in Italia ben 171 mila hanno lavorato da casa almeno un giorno, cifra destinata a crescere,
Tante sono le imprese che attualmente hanno introdotto forme di smart working tra di esse spicca la Vodafone Italia dove già dal 2014 oltre 3000 dipendenti, che non hanno contatto diretto con il cliente, possono lavorare da casa per due giorni al mese, compresi tra il martedì e il giovedì. Così Elisabetta Caldera, Direttore Risorse Umane e Organizzazione, commenta l’iniziativa «Per noi significa innanzitutto essere i primi a usare i prodotti e i servizi che offriamo ai nostri clienti. E poi si incoraggia una cultura del lavoro più orientata al risultato e meno alla presenza fisica. Così aumenta la produttività e la focalizzazione sui risultati, migliorando anche la qualità della vita e la motivazione dei propri dipendenti. Un circolo virtuoso di cui beneficiano l’organizzazione, le persone e anche l’ambiente». |
Lo Smart working/lavoro agile rappresenta dunque la nuova frontiera del diritto del lavoro e porta con sè non solo un nuovo modo di svolgere la prestazione lavorativa ma anche una serie di risparmi economici per le imprese, soprattutto per le imprese di servizi e del terziario avanzato anche di piccole dimensioni.
Quali sono i costi che si possono risparmiare? Certamente quelli legati alle strutture fisse dove il dipendente svolge la prestazione come ad esempio energia elettrica, costi legati all’uso e consumo di attrezzature aziendali, di strumenti informatici, di materiale di consumo. Sulla parte retributiva/contributiva vengono meno i costi legati alle trasferte, eventuali benefit come auto aziendali, buoni pasto in quanto si presume che il dipendente svolga la sua attività presso la sua abitazione.
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Dott. Francesco De Santo
Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza