Con la stagione estiva, numerosi esercenti turistici si trovano a dover fronteggiare picchi di lavoro, dovuto all’aumento di presenze turistiche, con conseguente necessità di assumere un maggiore numero di personale.
A questo fabbisogno di incremento flessibile e temporaneo di personale, le aziende possono rispondere mediante lo strumento del Contratto di Prestazione Occasionali – PREST.O. i cd. “vecchi voucher”.
Il punto di forza di questo strumento è la semplificazione del rapporto di lavoro, ovvero il datore di lavoro non deve fare alcuna busta paga, alcuna comunicazione di assunzione, alcun modello di 770 o Certificazione Unica, alcuna autoliquidazione Inail, quindi un bel po di burocrazia in meno, l’unica cosa – oltre al rispetto delle normative in materia di sicurezza del lavoro – è procedere a registrarsi sul portale onere previsto anche per il lavoratore, acquistare almeno 7 giorni prima dell’inizio della prestazione lavorativa una provvista economica (ovvero il datore di lavoro dovrà preliminarmente pagare l’Inps che poi procederà a corrispondere il compenso al lavoratore) e registrare la prestazione di lavoro almeno 60 minuti prima dell’inizio della stessa.
Procediamo ad analizzare insieme questo strumento!
Possono ricorrere all’utilizzo del Contratto di Prestazioni Occasionali – PREST.O. solo i datori di lavoro che occupano meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato e che rientrano in una di queste categorie:
- lavoratori autonomi,
- professionisti,
- imprenditori,
- associazioni,
- fondazioni ed altri enti di natura privata,
- pubbliche amministrazioni.
Non possono utilizzare il Contratto di Prestazioni Occasionali – PREST.O. enti del non profit, imprese del settore agricolo, imprese del settore edile e affini, imprese impegnate nell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Le aziende ammesse all’utilizzazione del Contratto di Prestazioni Occasionali – PREST.O. devono rispettare i seguenti limiti:
- non possono corrispondere più di 5.000,00 € con riferimento alla totalità dei lavoratori
- non possono corrispondere più di 2.500,00 € a singolo prestatore di lavoro
- il committente azienda non deve avere in corso o non deve aver cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa col medesimo utilizzatore.
Chi sono i lavoratori con i quali è possibile instaurare un Contratto di Prestazioni Occasionali – PREST.O?
- persone disoccupate (art. 19 D.lgs. n. 150/2015)
- titolari di pensioni di vecchiaia o di invalidità
- giovani con meno di 25 anni di età purché regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico o università
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Compenso
Il compenso che viene corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro è pari a 9,00 € ad ora per un importo minimo giornaliero di 36,00 € cioè 4 ore.
Per maggiori informazioni e una consulenza gratuita
Dr. Francesco De Santo
Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza