La Certificazione dei Contratti di Lavoro: Uno strumento di tutela

Cos’è la certificazione dei contratti di lavoro? A cosa serve certificare un contratto? Quali sono i suoi effetti??

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Spesso sentiamo parlare di Certificazione dei contratti di lavoro ma cos’è la certificazione?

La Certificazione è una procedura volontaria mediante la quale una commissione appositamente istituita presso gli Enti bilaterali, le Direzioni Territoriali del Lavoro, le Università e i Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro, convalida e certifica la qualificazione che le parti (datore e lavoratore) danno al contratto di lavoro tra di essi stipulato.

Tale istituto è stata introdotto nel nostro ordinamento dal D.lgs. 276/03 la cd. legge Biagi mutuandola dall’esperienza del diritto Anglo-Sassone, scopo pratico è quello di alleggerire il contenzioso in materia di qualificazione del rapporto di lavoro in un’ottica di dare rilevanza al criterio del nomen iuris eventualmente attribuito dalle parti al rapporto stesso.

Il collegato lavoro del 2010 è andato ad ampliare l’oggetto  della procedura di certificazione ovvero possono essere certificati non solo tutti i contratti in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di lavoro, ma anche le tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo di recesso previste dal contratto individuale e la clausola compromissoria per il deferimento delle controversie ad arbitri in esso eventualmente presente.

Ma a cosa serve nella vita pratica Certificare un Contratto di Lavoro? I contratti certificati sono definiti “blindati” perché resistono agli accertamenti ispettivi, in quanto la qualificazione del rapporto contenuta nel contratto certificato non può essere contestata dagli organi di vigilanza e permane fino ad una eventuale sentenza giurisdizionale. Addirittura in sede processuale il giudice non può nell’interpretazione discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione.

Capiamo bene, quindi l’importanza di tale istituto. Il principale effetto dei contratti certificati è proprio quello di impedire l’adozione di provvedimenti ispettivi che presuppongono una qualificazione del rapporto di lavoro diversa da quella risultante dalla certificazione stessa.

Sul procedimento: Qualora le parti (Datore e Lavoratore) intendano avviare un procedimento di certificazione devono redigere per iscritto un apposita istanza sottoscritta da entrambe ed inviarla alla Commissione territorialmente competente. Il Decreto istitutivo non ha previsto un modello di procedura univoca, lasciando infatti ampia autonomia alle varie sedi, nel rispetto del codice delle buone pratiche, stabilito invece è che il procedimento di certificazione debba necessariamente concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza e che l’atto che certifica il contratto debba essere motivato e contenere i termini e l’autorità cui eventualmente fare ricorso nonché l’indicazione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali

La certificazione esclude la possibilità di ricorso in giudizio in ordine alla qualificazione del contratto salvo in caso di erronea qualificazione del programma negoziale o difformità tra il programma certificato e quello realizzato o vizi del consenso.

L’efficacia giuridica della certificazione si esplica sia nei confronti delle parti stesse sia verso i terzi in particolare gli istituti previdenziali, assicurativi, fiscali, l’articolo 79 stabilisce che l’efficacia giuridica della certificazione dura fino all’accoglimento dell’eventuale ricorso giudiziario.

Il mio studio offre Assistenza e Consulenza in merito alla redazione dei contratti di lavoro, qualora interessati non esitate a Contattarmi per una Consulenza Gratuita!

Dr. Francesco De Santo

Iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

Tirocini un po’ di chiarezza

Tirocini formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento, per soggetti svantaggiati…un po’ di chiarezza!

consulenti del lavoro cosenzaIn questo post andremo ad analizzare, tentando di fare un po’ di chiarezza su uno strumento che sempre più negli ultimi tempi ha assunto rilevanza, grazie soprattutto a programmi come Garanzia Giovani che lo hanno reso molto appetibile per le imprese, il Tirocinio.

Il Tirocinio può essere:

  1. Formativo e di orientamento riservato ai neo-diplomati o neo-laureati
  2. Di inserimento o reinserimento destinato agli inoccupati, disoccupati, o soggetti percettori di mobilità/integrazioni salariali.
  3. In favore di soggetti svantaggiati ovvero disabili o altre categorie di persone svantaggiate.

Indipendentemente però  dalla forma utilizzata il tirocinio non è mai un rapporto di lavoro ma rappresenta il principale strumento che favorisce l’ingresso, dei soggetti  sopra individuati, nel mondo del lavoro.

Nonostante non sia un rapporto di lavoro, attraverso il tirocinio, il tirocinante entrerà in pieno contatto con la realtà aziendale nella quale formandosi sul campo acquisirà le nozioni principali che compongono la sua mansione.

Peculiarità del tirocinio è la trilateralità del rapporto, ovvero è un rapporto tra Datore di lavoro (soggetto ospitante), Tirocinante e Soggetto promotore come il Centro per l’impiego o altri enti pubblici/privati accreditati.

Ruolo del soggetto promotore oltre a quello di vigilare e monitorare sull’andamento del tirocinio, è quello proprio di promuovere l’attivazione del tirocinio stesso attraverso la stipula di una convenzione con il datore di lavoro.

Sulla Durata: il tirocinio può essere stipulato per un periodo massimo di 6 mesi.

Spettanze economiche: Ogni Regione con una propria delibera disciplina tale istituto, ad esempio la Regione Calabria impone che le imprese debbano corrispondere al tirocinante un rimborso minimo di 400,00 € mensili. Il vantaggio dei tirocini promossi nell’ambito del programma Garanzia Giovani è che predetto rimborso viene direttamente corrisposto dall’Inps al tirocinante.

Aspetti Assicurativi e Previdenziali: Il tirocinante è tutelato con apposita assicurazione Inail contro eventuali infortuni sul lavoro ed è anche tutelato da una polizza di Responsabilità Civile contro eventuali danni causati a terzi nell’esercizio della sua attività; tuttavia non è tutelato dal punto di vista previdenziale ovvero il Datore di Lavoro (soggetto ospitante) non deve versare contributi all’Inps, ne consegue chiaramente che al termine del tirocinio il soggetto non matura né contributi utili ai fini pensionistici né tantomeno avrà diritto a fruire dei trattamenti di integrazioni salariali quali ad esempio Naspi, Dis-Coll ecc.

Possono attivare il tirocinio ogni tipo di impresa indipendentemente dalle dimensioni tuttavia, esse devono rispettare i seguenti requisiti:
  • devono essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • con la legge 68/99 sul lavoro dei disabili;
  • non devono aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo
  • Non devono utilizzare i tirocinanti per sostituire i lavoratori in sciopero o nei periodi di malattia, maternità, ferie.
Al termine del tirocinio non c’è obbligo di assunzione ma qualora viene fatta, l’impresa può beneficiare di una serie di agevolazioni.
Anche per i tirocinanti è prevista la consegna di un prospetto paga e qualora il reddito superi le detrazioni previste dalla legge è soggetto a tassazione, dall’anno prossimo vi è anche l’obbligo di consegnare al tirocinante la certificazione unica CU.

Il mio studio offre assistenza anche in merito all’attivazione dei Tirocini qualora interessati non esitate a Contattarmi per una Consulenza Gratuita!

Dr. Francesco De Santo
Consulente del Lavoro
Iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

 

Studio De Santo: le ragioni di una scelta!

ciccio_1 Se stai cercando un Consulente del lavoro sei al posto giusto.

Il mio studio situato a Rende, città dinamica alle porte di Cosenza – è in grado di offrirti le migliori soluzioni nella Consulenza del Lavoro, Amministrazione del Personale, Elaborazioni Paghe, Gestione del Costo del Lavoro, Assistenza nel Contenzioso e Vertenze di Lavoro.

Come è noto, il Costo del lavoro rappresenta la voce più importante del bilancio di un’azienda di qualsiasi dimensione essa sia, rappresentando quasi una zavorra al piede, che ne ostacola la crescita.

Spesso questa “falsa” rappresentazione (di zavorra al piede che ostacola la crescita) pervade in pieno l’agire degli attori economici, dai piccoli commercianti ai grandi imprenditori, determinando cosi il ricorso a casi di lavoro nero, irregolare e cosi via.

I dati sul lavoro nero nella Regione Calabria e, in particolare, nella Provincia di Cosenza, del resto parlano chiaro: nei consueti rapporti trimestrali del Cles e della Drl viene evidenziato come in alcuni settori la media dei rapporti di lavoro irregolari sia il 58 %, cifra destinata a toccare la soglia del 83% nel settore dell’edilizia.

Tuttavia, sappiamo bene che, specie in un contesto di crisi economica come questo, non è  sempre volontà’ dell’imprenditore agire in frode alla legge, soprattutto perché sa di porsi in una posizione di assoluto rischio per se e per la propria azienda. Basta pensare alla Maxi Sanzione per lavoro nero con importi che potrebbero arrivare fino a 36.000 € per ogni lavoratore; o ancora procedimenti penali che potrebbero aprirsi nei propri confronti; per non parlare poi di contenziosi con annose vertenze sindacali tra il datore e un lavoratore per la determinazione di quanto sarebbe spettato a quest’ultimo.

Tutti questi fenomeni portano dunque, oltre che a conseguenze di rischio economico per l’impresa dal punto di vista sanzionatorio, anche forti conseguenze dal punto di vista esistenziale per l’impresa stessa, perché avere collaboratori non inquadrati regolarmente e non stimolati adeguatamente, determina casi di scarsa efficienza e produttività.

Oggi esistono però, decine di strumenti legislativi, normativi e contrattuali che permettono all’imprenditore di “dormire sonni tranquilli”, perché non sfruttarli? Perché stare nel limbo per rischiare e continuare a perdere quote di mercato?

Il mio studio, specializzato in Consulenza del Lavoro, ha gli strumenti adeguati per tornare a darti quella serenità di cui tutti abbiamo bisogno. Non prometto miracoli ma, con premura artigianale, verranno attuate tutte quelle attività volte a razionalizzare il costo del lavoro. Tale costo sarà curato, gestito in ogni suo dettaglio e sfumatura, per trasformarlo da zavorra al piede in opportunità di crescita e sviluppo dell’impresa stessa, consentendole cosi di competere alla pari con le rivali e vincere le sfide dei mercati.

Per raggiungere questo obiettivo il mio studio pone il cliente al centro di ogni attività, le sue esigenze verranno  ascoltate e comprese dettagliatamente, e adottando la “filosofia” della FlexSecurity che vuol dire anche meno tasse alle imprese sul costo del lavoro e aumento della sicurezza esistenziale dei lavoratori i risultati saranno sicuramente straordinari.

In un mercato e contesto giuridico-economico ormai cosi difficile, non si può più trascurare questa voce, ne va della propria persona, ne va della propria impresa. Avere un Consulente del Lavoro di cui fidarsi ed affidarsi rappresenta una garanzia di sicurezza e qualità.

Vi aspetto allora per qualsiasi esigenza,  da una consulenza ad un semplice caffè tra amici, una telefonata, un consiglio, sarò lieto di prendermi cura dei vostri bisogni.

 

Dr. Francesco De Santo.

Studio di Consulenza del lavoro del Dr. Francesco De Santo

Via Giuseppe Verdi 40, 87036 Rende (CS)

Iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza n° 614

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“Voucher” – “Buoni Lavoro” cosa sono e come funzionano

buoni-lavoro-tabaccaiI Buoni Lavoro meglio conosciuti come “Voucher” rientrano nel cosiddetto Lavoro Accessorio rappresentandone lo strumento di pagamento.

Il lavoro accessorio è una particolare modalità lavorativa, creata al fine di fornire una tutela giuridica ad attività lavorative caratterizzate da brevità, occasionalità della prestazione e limitato compenso.

Il Datore di lavoro che in questa sede prende il nome di Committente prima di intrattenere una prestazione lavorativa con il lavoratore che in questa sede viene denominato “prestatore”, compra attraverso modalità telematiche o cartacee i buoni lavoro, successivamente procederà ad attivarli, denunciando la prestazione lavorativa mediante apposita comunicazione all’Inps (ricordiamo che a breve una nuova comunicazione si affiancherà a quella esistente effettuandola alla Dtl, onere recentemente introdotto  dal Jobs Act).

A conclusione dello svolgimento dell’attività lavorativa il Datore di Lavoro/Committente, qualora abbia acquistato il voucher presso i tabaccai abilitati o sportelli del gruppo poste italiane, consegnerà i buoni lavoro al lavoratore/prestatore stesso e quest’ultimo provvederà a cambiarli e quindi ad incassare la somma.

Qualora invece il Committente ai fini dell’acquisto dei voucher si sia avvalso di strutture telematiche, il corrispondente valore  sarà corrisposto al lavoratore su una apposita Poste-pay – Inps Card oppure ancora mediante bonifico domiciliato allo sportello.

Ricordiamo che il valore dei voucher è stabilito in 10 € lorde di cui 7,50 € nette, le restanti 2,50 vanno a garantire un minimo di copertura contributiva e assistenziale al prestatore oltre che a compensare la struttura che ha rilasciato il voucher. Tali somme non incidono sullo stato di disoccupazione del lavoratore e sono esenti da imposizioni fiscale.

Il principale limite che viene fissato per l’utilizzo dei voucher e quindi del lavoro accessorio è un limite economico, ovvero il lavoratore/prestatore non potrà percepire  in un anno civile  (nel periodo che va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre) più di 7000 € netti di buoni lavoro –  in riferimento alla totalità dei committenti/datori di lavoro. Tuttavia qualora il committente sia un imprenditore o professionista tale limite viene ridotto a 2020 € netti ovvero il lavoratore con lo stesso imprenditore non potrà percepire più di 2020 € nette nell’anno civile.

 

Il mio studio offre assistenza in merito alla Gestione ed Attivazione di prestazioni di Lavoro Accessorio/Voucher qualora interessati non esitate a Contattarmi

 

Dr. Francesco De Santo
Consulente del Lavoro
Iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

 

 

 

Incentivi Assunzioni Giovani Genitori

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Il Dipartimento della Gioventù di concerto con l’Inps ha istituito a partire dal 2007 il Fondo Genitori Precari che viene annualmente rifinanziato, destinato a favorire l’assunzione di giovani genitori mediante la concessione di incentivi alle imprese.

Analizziamo schematicamente la funzionalità del Fondo stesso e quindi dell’incentivo.

Datori di Lavoro agevolabili: Tutte le imprese private comprese le società cooperative di qualsiasi dimensione.

Beneficiari: Giovani Genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi, ovvero, affidatari di minori.

Caratteristiche dei beneficiari: Età massima 35 anni, Disoccupati o aventi un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa; che siano iscritti o si iscrivono presso la Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori.

Incentivo: Viene riconosciuto al Datore di Lavoro per ogni singola assunzione 5.000 € fino ad un massimo di 5 assunzioni.

L’incentivo in esame vale anche nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro “precario” esistente in un contratto a tempo indeterminato.

Il mio studio offre Assistenza e Consulenza in merito alle Assunzioni Agevolate, qualora interessati non esitate a Contattarmi

 

Dr. Francesco De Santo
Consulente del Lavoro
Iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro Cosenza

Contributi ad imprese che assumono con contratto di apprendistato

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E’ stato prorogato fino al 31 Dicembre 2015 il bando promosso da Italia Lavoro relativo alla concessione di contributi ad imprese che assumono giovani con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Il progetto mira a coniugare l’inserimento lavorativo dei giovani dai 16 ai 29 anni con la formazione.

Per formazione in questa sede deve intendersi:

  • la frequenza volta al conseguimento dei seguenti titoli di studio: diploma di istruzione secondaria superiore; certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS); diploma di tecnico superiore (ITS); laurea triennale; laurea magistrale; laurea magistrale a ciclo unico; master universitario I° e II° livello; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento; dottorato di ricerca;
  • lo svolgimento di attività di ricerca;
  • il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o semplicemente.

Soggetti beneficiari: Sono le imprese di qualunque dimensione che assumono a tempo pieno o a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali i seguenti

Soggetti destinatari: Diplomandi, diplomati, laureandi, laureati e dottorandi di ricerca di età compresa tra i 16 e i 29 anni

Tipologia Contrattuale: Contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca

Durata minima del contratto: è di 12 mesi

Importo del bonus: Le imprese riceveranno un contributo anticipato o posticipato all’assunzione a seconda della modalità prescelta pari a:

  • 6 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno;
  • 4 mila euro per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali

 

Il mio studio offre Assistenza e Consulenza in merito alle Assunzioni Agevolate, qualora interessati non esitate a Contattarmi

 

Dr. Francesco De Santo
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Incentivi Assunzioni Donne

occupazione femminile

Un posto importante nel panorama degli incentivi occupazionali viene ricoperto dall’articolo 4 commi 8-11 della legge 92/2012 “l. Fornero”, tale norma mira ad incentivare la creazione di rapporti di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato nei confronti delle lavoratrici di sesso femminile di qualsiasi età.

Analizziamo schematicamente la norma.

 

 

Beneficiari: Donne di età superiore a 50 anni se disoccupati da 12 mesi; Donne di qualsiasi età se disoccupate da 24 mesi, tali mesi si riducono a 6 qualora risiedono nelle Regioni svantaggiate.

Tipo di agevolazione: Sgravio contributivo del 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro

Durata: 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, con possibilità di beneficiare di ulteriori 6 mesi di sgravio in caso di successiva trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Ricordiamo che per poter beneficiare dell’incentivo in questione occorre sempre rispettare i parametri indicati sempre dalla Riforma Fornero articolo 4.11 L. 92/2012

 

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Dr. Francesco De Santo
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Disegno di legge di stabilità e nuove assunzioni agevolate

Assunzioni AgevolateIl disegno della  legge di stabilità 2016, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, è andato ad operare una profonda rivisitazione della principale forma di incentivo per le assunzioni, ovvero la l. 190/2014 la quale prevedeva e prevedrà ancora fino al 31 Dicembre 2015 per le assunzione a tempo indeterminato di soggetti disoccupati da almeno 6 mesi, un esonero contributivo triennale della contribuzione a carico dei datori di lavoro.

Il disegno di legge di stabilità, dal testo approvato in Cdm, introduce invece una agevolazione attraverso la riduzione dei contributi al 40% per 24 mesi, quindi non più per 3 anni, sempre in favore dei datori di lavoro che assumono soggetti disoccupati da almeno 6 mesi con contratto a tempo indeterminato.

Il testo approvato se da un lato tende sempre a riconoscere “la preminenza” del contratto a tempo indeterminato rispetto alle altre forme contrattuali, dall’altro lato pare a prima vista apportare benefici non più convenienti come la norma che cesserà gli effetti il 31 Dicembre.

Di conseguenza allo stato attuale dal 1° Gennaio 2016 si potrà verificare un “revival”- come sostiene anche il Sole 24 ore – di una serie di agevolazioni e tipologie contrattuali che sembravano accantonate come ad esempio l’apprendistato, la legge “Fornero” 92/2012 sulle assunzioni di donne e over 50, oppure l’incentivo per chi assume iscritti alle liste di mobilità e i beneficiari della Naspi.

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Dr. Francesco De Santo
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